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Decreto legislativo 490/1999

Art. 151

ELI /it/decreto-legislativo/1999/10/29/490/art/151parte di Decreto legislativo 490/1999
Articolo 151 Alterazione dello stato dei luoghi (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1) 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle categorie elencate all'articolo 146 non possono distruggerli ne' introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che e' oggetto di protezione. 2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione. 3. L'autorizzazione e' rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. 4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero puo' in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione. 5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni e' data facolta' agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, e' presentata alla competente soprintendenza e ne e' data comunicazione alla Regione.

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