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Decreto legislativo 490/1999

Art. 132

ELI /it/decreto-legislativo/1999/10/29/490/art/132parte di Decreto legislativo 490/1999
Articolo 132 Danno ai beni culturali ritrovati (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16) 1. Le misure previste nell'articolo 131 si applicano anche a chi cagiona un danno ai beni culturali indicati all'articolo 88, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 86 e 87.

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