Decreto legislativo 490/1999
Art. 126
Articolo 126 Collaborazione per il recupero di beni culturali (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 5, come sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23, comma 5) 1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 123 e 125 e' ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 490/1999 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.