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Decreto legislativo 490/1999

Art. 123

ELI /it/decreto-legislativo/1999/10/29/490/art/123parte di Decreto legislativo 490/1999
Articolo 123 Esportazione illecita (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, come sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23, commi 1, 3 e 4) 1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonche' quelle indicate all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni. 2. La pena prevista al comma 1 si applica nei confronti di chiunque non fa rientrate nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee. 3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformita' delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando. 4. Se il fatto e' commesso da chi esercita attivita' di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.

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