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Decreto legislativo 490/1999

Art. 111

ELI /it/decreto-legislativo/1999/10/29/490/art/111parte di Decreto legislativo 490/1999
Articolo 111 Fruizione da parte delle scuole (Legge 8 ottobre 1997, n. 352. art. 7 e 8) 1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti territoriali favoriscono la fruizione del patrimonio culturale e scientifico da parte degli studenti, stipulando con le scuole di ogni ordine e grado apposite convenzioni nelle quali sono fissate, tra l'altro, le modalita' per la predisposizione di materiali, sussidi e percorsi didattici. 2. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente ed il Ministero o l'ente interessato.

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