Decreto legislativo 490/1999
Art. 106
Articolo 106 Visita pubblica di beni culturali (Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 53) 1. Sono soggette a visita da parte del pubblico per scopi culturali: a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) gia' dichiarati a norma dell'articolo 6 che rivestano altresi' un interesse eccezionale; b) le collezioni dichiarate a norma dell'articolo 6. 2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati alla lettera a) del comma 1 e' dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario. 3. Le modalita' di visita sono concordate con il proprietario; in caso di mancato accordo possono essere disposte dal Ministero, tenuto conto delle esigenze del domicilio e della proprieta'. 4. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 45.
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