Decreto legislativo 490/1999
Art. 100
Articolo 100 Biglietto d'ingresso (Legge 25 marzo 1997, n. 78, art. 1, commi 2, 3 e 4) 1. L'accesso ai luoghi indicati nell'articolo 99, comma 1, e' consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto. 2. Sono stabiliti dal regolamento: a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito; b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c); c) le modalita' di emissione, di distribuzione, di vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilita' di prevendita e vendita presso terzi convenzionati. d) la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici. 3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonche' all'espropriazione e all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato di beni di interesse artistico e storico. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alle competenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato a norma del presente comma.
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