Decreto legislativo 300/1999
Art. 34 — Ordinamento
Art. 34. (Ordinamento) 1. Il ministero si articola in dipartimenti disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a due, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo.
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