Decreto legislativo 300/1999
Art. 29 — Ordinamento
Art. 29. (Ordinamento) 1. Il ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del presente decreto. Il numero dei dipartimenti non puo' essere superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali definite nel precedente articolo. 2. Il ministero delle attivita' produttive si avvale degli uffici territoriali del governo, nonche', sulla base di apposita convenzione, degli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle regioni e degli enti locali.
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- D.L. 22/03 — Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (2autoritativoha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 29, comma 1.
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