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Decreto legislativo 300/1999

Art. 10 — Agenzie fiscali e di protezione civile

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Art. 10. (Agenzie fiscali e di protezione civile) 1. Le agenzie fiscali e quella di protezione civile sono disciplinate, anche in deroga agli articoli 8 e 9, dalle disposizioni del Capo II e del Capo IV del Titolo V del presente decreto legislativo ed alla loro istituzione si provvede secondo le modalita' e nei termini ivi previsti.

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