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Decreto legislativo 152/1999

Art. 7

ELI /it/decreto-legislativo/1999/05/11/152/art/7parte di Decreto legislativo 152/1999
Articolo 7 (Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile) 1. Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie A1, A2 e A3 secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla tabella 1/A dell'allegato 2. 2. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai seguenti trattamenti: a) Categoria A1: trattamento fisico semplice e disinfezione; b) Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione; c) Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinazione e disinfezione. 3. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e classificazione delle acque di' cui ai commi 1 e 2 al Ministero della sanita', che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea. 4. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo nel caso in cui non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualita' delle acque destinate al consumo umano.

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