Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 152/1999Art. 63
Decreto legislativo 152/1999

Art. 63

ELI /it/decreto-legislativo/1999/05/11/152/art/63parte di Decreto legislativo 152/1999
Articolo 63 (Abrogazione di norme) 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme contrarie o incompatibili con il medesimo, ed in particolare: - legge 10 maggio 1976, n 319; - legge 8 ottobre 1976, n. 690, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544; - legge 24 dicembre 1979, n.650; - legge 5 marzo 1982, n. 62, di conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 1981, n.801; - decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515; - legge 25 luglio 1984, n. 381 di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 29 maggio 1984, n. 176; gli articoli 4 e 5 della legge 5 aprile 1990, n.71 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 febbraio 1990,n. 16; - decreto legislativo 25 gennaio, 1992, n. 130; - decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 131; - decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 132; - decreto legislativo 27 gennaio, 1992, n. 133; - articolo 2, comma 1, della legge 6 dicembre 1993, n. 502, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 408; - articolo 9-bis della legge 20 dicembre 1996, n. 642, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552; - legge 17 maggio 1995, n. 172, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 1995, n.79. 2. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti finanziari derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 152/1999 · fonte Normattiva ↗

← Art. 62

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.