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Decreto legislativo 152/1999

Art. 37

ELI /it/decreto-legislativo/1999/05/11/152/art/37parte di Decreto legislativo 152/1999
Articolo 37 (Impianti di acquacoltura e piscicoltura) 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri per le politiche agricole, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanita' e, previa intesa con Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attivita' di acquacoltura e di piscicoltura.

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