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Decreto legislativo 152/1999

Art. 20

ELI /it/decreto-legislativo/1999/05/11/152/art/20parte di Decreto legislativo 152/1999
Articolo 20 (Zone vulnerabili da prodotti fitosanitari e altre zone vulnerabili) 1. Con le modalita' previste dall'articolo 19 e sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 7/B , le regioni identificano le aree di cui all'articolo 5, comma 21, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, allo scopo di proteggere le risorse idriche o altri comparti ambientali dall'inquinamento derivante dall'uso di prodotti fitosanitari. 2. Le regioni e le autorita' di bacino verificano la presenza nel territorio di competenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccita', degrado del suolo e processi di desertificazione e le designano quali aree vulnerabili alla desertificazione. 3. Per le aree di cui al comma 2, nell'ambito della pianificazione di bacino e della sua attuazione, sono adottate specifiche misure di tutela, secondo i criteri previsti nel Piano d'Azione Nazionale di cui alla delibera CIPE del 22 dicembre 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1999.

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