Decreto legislativo 135/1999
Art. 18 — Interruzione volontaria della gravidanza
Art. 18. Interruzione volontaria della gravidanza 1. Ai sensi dell'articolo 1, si considerano di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati volti all'applicazione della disciplina in materia di tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza, con particolare riferimento ai trattamenti svolti per: a) la gestione dei consultori familiari; b) l'informazione, la cura e la degenza delle madri, nonche' per gli interventi di interruzione della gravidanza.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 196/06 — Codice in materia di protezione dei dati personali.autoritativoha disposto (con l'art. 183, comma 1, lettera i)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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