Decreto legislativo 455/1998
Art. 19 — Nullita' del diritto
Art. 19. Nullita' del diritto 1. Il diritto di costitutore e' nullo se e' accertato che: a) le condizioni fissate dagli articoli 5 e 6 non erano effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore; b) le condizioni fissate dagli articoli 7 e 8 non sono state effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore, ove il diritto di costitutore e' stato conferito essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti dal costitutore; c) il diritto di costitutore e' stato conferito a chi non aveva diritto, a meno che, prima della dichiarazione di nullita', esso non venga trasferito alla persona che ne ha diritto. 2. Il diritto di costitutore non puo' essere dichiarato nullo per motivi diversi da quelli di cui al comma 1.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 30/02 — Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicautoritativoha disposto (con l'art. 246, comma 1, lettera ff)) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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