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Decreto legislativo 455/1998

Art. 12 — Protezione provvisoria

ELI /it/decreto-legislativo/1998/11/03/455/art/12parte di Decreto legislativo 455/1998
Art. 12. Protezione provvisoria 1. Durante il periodo compreso tra la pubblicazione della domanda e la concessione della privativa il costitutore ha diritto ad un'equa remunerazione da parte di colui che, nel periodo suddetto, ha compiuto gli atti che, una volta conferito il diritto, richiedono l'autorizzazione del costitutore.

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