Decreto legislativo 387/1998
Art. 8 — 1
Art. 8. 1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "successivamente, i dirigenti" sono inserite le seguenti: "della seconda fascia". 2. All'articolo 23, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel primo periodo sono soppresse le parole: ", nonche' le modalita' dei concorsi per l'accesso alla dirigenza di cui all'articolo 28" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le altre amministrazioni interessate". Nota all'art. 8: - Il testo dell'art. 23 del D.Lgs. n. 29/1993, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 23 (Ruolo unico dei dirigenti). - 1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, articolato in due fasce. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico e, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 19, ai fini del conferimento degli incarichi di dirigenza generale. 2. Nella prima fascia del ruolo unico sono inseriti in sede di prima applicazione del presente decreto i dirigenti generali in servizio all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 e, successivamente, i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19 per un tempo pari ad almeno a cinque anni, senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21, comma 2, per le ipotesi di responsabilita' dirigenziale. Nella seconda fascia sono inseriti gli altri dirigenti in servizio alla medesima data e i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28. 3. Con regolamento da emanare, entro il 31 luglio 1998, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di costituzione e tenuta del ruolo unico, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica. Il regolamento disciplina altresi' le modalita' di elezione del componente del comitato di garanti di cui all'articolo 21, comma 3. Il regolamento disciplina inoltre le procedure, anche di carattere finanziario, per la gestione del personale dirigenziale collocato presso il ruolo unico e le opportune forme di collegamento con le altre amministrazioni interessate. 4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri cura una banca dati informatica contenente i dati curricolari e professionali di ciascun dirigente, al fine di promuovere la mobilita' e l'interscambio professionale degli stessi fra amministrazioni statali, amministrazioni centrali e locali, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 165/03 — Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioniautoritativoha disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera cc)) l'abrogazione dell'art. 8.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 387/1998 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.