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Decreto legislativo 387/1998

Art. 19 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1998/10/29/387/art/19parte di Decreto legislativo 387/1998
Art. 19. 1. All'articolo 68-bis, comma 1, del dcreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "sospende il giudizio". 2. All'articolo 68-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole: "della motivazione". 3. All'articolo 69, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "dalla presentazione della richiesta di espletamento" sono sostituite dalle seguenti: "dalla promozione". 4. All'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il giudice che rileva che non e' stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 69-bis, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale e' stata proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione". 5. All'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel terzo periodo, le parole: "i successivi" sono sostituite dalle seguenti "il termine perentorio di"; 6. All'articolo 69, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile". 7. All'articolo 69-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "si svolge" sono inserite le seguenti: ", con le procedure di cui ai commi seguenti," e, alla fine del primo periodo e' inserito il seguente: "Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione e' promosso dalla pubblica amministrazione". 8. All'articolo 410, primo comma, del codice di procedura civile, le parole, da "nella cui circoscrizione" fino a "estinzione del rapporto", sono sostituite dalle seguenti: "individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413". 9. All'articolo 412-bis, del codice di procedura civile il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Il giudice ove rilevi che non e' stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale e' stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione". 10. All'articolo 412-bis, del codice di procedura civile, al quarto comma, le parole "i successivi" sono sostituite dalle seguenti: "il termine perentorio di". 11. All'articolo 412-bis, del codice di procedura civile, dopo il quarto comma e' inserito il seguente: "Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308". 12. La rubrica dell'articolo 412-ter del codice di procedura civile e' sostituita dalla seguente: "Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi". 13. All'articolo 412-ter, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: "nel primo comma dell'articolo 410-bis", sono sostituite dalle seguenti: "per l'espletamento". 14. All'articolo 412-quater, del codice di procedura civile, il primo comma e' sostituito: "Sulle controversie aventi ad oggetto la validita' del lodo arbitrale decide in unico grado il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui e' la sede dell'arbitrato. Il ricorso e' depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo". 15. All'articolo 412-quater, del codice di procedura civile, il terzo comma e' soppresso. 16. All'articolo 412-quater, secondo comma, del codice di procedura civile, le parole da "il lodo" fino a "redatto" sono sostituite dalle seguenti: ", ovvero se il ricorso e' stato respinto dal Tribunale, il lodo e' depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato". 17. All'articolo 417-bis, primo comma, del codice di procedura civile, le parole da "avvalendosi di" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "avvalendosi direttamente di propri dipendenti". 18. All'articolo 669-octies, comma quarto, del codice di procedura civile sono aggiunte in fine le seguenti parole: "o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni". Note all'art. 19: - Il testo dell'art. 68-bis del D.Lgs. n. 29/1993, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 68-bis (Accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validita' ed interpretazione dei contratti collettivi). - 1. Quando per la definizione di una controversia individuale di cui all'articolo 68, e' necessario risolvere in via pregiudiziale una questione concernente l'efficacia, la validita' o l'interpretazione delle clausole di un contratto o accordo collettivo nazionale, sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - A.R.A.N. - ai sensi dell'articolo 45 e seguenti, il giudice, con ordinanza non impugnabile, nella quale indica la questione da risolvere, fissa una nuova udienza di discussione non prima di centoventi giorni e dispone la comunicazione, a cura della cancelleria, dell'ordinanza, del ricorso introduttivo e della memoria difensiva all'A.R.A.N. 2. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, l'A.R.A.N. convoca le organizzazioni sindacali firmatarie per verificare la possibilita' di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa. All'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola si applicano le disposizioni dell'articolo 53. Il testo dell'accordo e' trasmesso, a cura dell'A.R.A.N., alla cancelleria del giudice procedente, la quale provvede a darne avviso alle parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, in mancanza di accordo la procedura si intende conclusa. 3. Se non interviene l'accordo sull'interpretazione autentica o sulla modifica della clausola controversa, il giudice decide con sentenza sulla sola questione di cui al comma 1, impartendo distinti provvedimenti per l'ulteriore istruzione o, comunque, per la prosecuzione della causa. La sentenza e' impugnabile soltanto con ricorso immediato per Cassazione, proposto nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito della sentenza. Il deposito nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa di una copia del ricorso per cassazione, dopo la notificazione alle altre parti, determina la sospensione del processo. 4. La Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso a norma dell'articolo 383 del codice di procedura civile, rinvia la causa allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza cassata. La riassunzione della causa puo' essere fatta da ciascuna delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza di cassazione. In caso di estinzione del processo, per qualsiasi causa, la sentenza della Corte di cassazione conserva i suoi effetti. 5. L'A.R.A.N. e le organizzazioni sindacali firmatarie possono intervenire nel processo anche oltre il termine previsto dall'articolo 419 del codice di procedura civile e sono legittimate, a seguito dell'intervento alla proposizione dei mezzi di impugnazione delle sentenze che decidono una questione di cui al comma 1. Possono, anche se non intervenute, presentare memorie nel giudizio di merito ed in quello per Cassazione. Della presentazione di memorie e' dato avviso alle parti, a cura della cancelleria. 6. In pendenza del giudizio davanti alla Corte di cassazione, possono essere sospesi i processi la cui definizione dipende dalla risoluzione della medesima questione sulla quale la Corte e' chiamata a pronunciarsi. Intervenuta la decisione della Corte di cassazione, il giudice fissa, anche d'ufficio, l'udienza per la prosecuzione del processo. 7. Quando per la definizione di altri processi e' necessario risolvere una questione di cui al comma 1 sulla quale e' gia' intervenuta una pronuncia della Corte di cassazione e il giudice non ritiene di uniformarsi alla pronuncia della Corte, si applica il disposto del comma 3. 8. La Corte di cassazione, nelle controversie di cui e' investita ai sensi del comma 3, puo' condannare la parte soccombente, a norma dell'articolo 96 del codice di procedura civile, anche in assenza di istanza di parte". - Il testo dell'art. 69 del D.Lgs n. 29/1993, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 69 (Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali). - 1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 68, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile si svolge con le procedure previste dai contratti collettivi, ovvero davanti al collegio di conciliazione di cui all'articolo 69-bis, secondo le disposizioni dettate dal presente decreto. 2. La domanda giudiziale diventa procedibile trascorsi novanta giorni dalla promozione del tentativo di conciliazione. 3. Il giudice che rileva che non e' stato promosso il tentativo di conciliazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 69-bis, commi 2 e 3, o che la domanda giudiziale e' stata proposta prima della scadenza del termine di novanta giorni dalla promozione del tentativo sospende il giudizio e fissa alle parti il termine pretorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Si applicano i commi secondo e quinto dell'articolo 412-bis del condice di procedura civile. Espletato il tentativo di conciliazione o decorso il termine di novanta giorni, il processo puo' essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. La parte contro la quale e' stata proposta la domanda in violazione dell'articolo 410 del codice di procedura civile, con l'atto di riassunzione o con memoria depositata in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata, puo' modificare o integrare le proprie difese e proporre nuove eccezioni processuali e di merito, che non siano rilevabili d'ufficio. Ove il processo non sia stato tempestivamente raggiunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308 del codice di procedura civile". - Si trascrive il testo dell'art. 308 del codice di procedura civile: "Art. 308 (Comunicazione e impugnabilita' dell'ordinanza). - L'ordinanza che dichiara l'estinzione e' comunicata a cura del cancelliere se e' pronunciata fuori dall'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178, commi terzo, quarto e quinto. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie". - Il testo dell'art. 69-bis del D.Lgs. n. 29/1993, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 69-bis (Collegio di conciliazione). - 1. Ferma restando la facolta' del lavoratore di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'articolo 69 si svolge, con le procedure di cui ai commi seguenti, dinanzi ad un collegio di conciliazione istituito presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui circoscrizione si trova l'ufficio cui il lavoratore e' addetto, ovvero era addetto al momento della cessazione del rapporto. Le medesime procedure si applicano, in quanto compatibili, se il tentativo di conciliazione e' promosso dalla pubblica amministrazione. Il collegio di conciliazione e' composto dal direttore dell'Ufficio o da un suo delegato, che lo presiede, da un rappresentante del lavoratore e da un rappresentante dell'amministrazione. 2. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dal lavoratore, e' consegnata all'Ufficio presso il quale e' istituito il collegio di conciliazione competente o spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Copia della richiesta deve essere consegnata o spedita a cura dello stesso lavoratore all'amministrazione di appartenenza. 3. La richiesta deve precisare: a) l'amministrazione di appartenenza e la sede alla quale il lavoratore e' addetto; b) il luogo dove gli devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura; c) l'esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della pretesa; d) la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione o la delega per la nomina medesima ad un'organizzazione sindacale. 4. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia della richiesta, l'amministrazione, qualora non accolga la pretesa del lavoratore, deposita presso l'ufficio osservazioni scritte. Nello stesso atto nomina il proprio rappresentante in seno al collegio di conciliazione. Entro i dieci giorni successivi al deposito, il Presidente fissa la comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione. Dinanzi al collegio di conciliazione, il lavoratore puo' farsi rappresentare o assistere anche da un'organizzazione cui aderisce o conferisce mandato. Per l'amministrazione deve comparire un soggetto munito del potere di conciliare. 5. Se la conciliazione riesce, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dal lavoratore, viene redatto separato processo verbale sottoscritto dalle parti e dai componenti del collegio di conciliazione. Il verbale costituisce titolo esecutivo. Alla conciliazione non si applicano le disposizioni dell'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo del codice civile. 6. Se non si raggiunge l'accordo tra le parti, il collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la bonaria definizione della controversia. Se la proposta non e' accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione delle valutazioni espresse dalle parti. 7. Nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito. Il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese. 8. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione, in adesione alla proposta formulata dal collegio di cui al comma 1, ovvero in sede giudiziale ai sensi dell'articolo 420, commi primo, secondo e terzo, del codice di procedura civile, non puo' dar luogo a responsabilita' amministrativa". - Il testo dell'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 410 (Tentativo obbligatorio di conciliazione). - Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi deve promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisca mandato, il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza". - Si riporta il testo dell'art. 413 del codice di procedura civile: "Art. 413 (Giudice competente). - Le controversie previste dall'art. 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Competente per territorio e' il giudice nella cui circoscrizione e' sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale e' addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purche' la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione. Competente per territorio per le controversie previste dal n. 3) dell'art. 409 e' il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto n. 3) dell'art. 409. Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni e' il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente e' addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Nelle controversie nelle quali e' parte un'amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'art. 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18. Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio". - Il testo dell'art. 412-bis, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 412-bis (Procedibilita' della domanda). - L'espletamento del tentativo di conciliazione costituisce condizione di procedibilita' della domanda. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto nella memoria difensiva di cui all'articolo 416 e puo' essere rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'articolo 420. Il giudice ove rilevi che non e' stato promosso il tentativo di conciliazione ovvero che la domanda giudiziale e' stata presentata prima dei sessanta giorni dalla promozione del tentativo stesso, sospende il giudizio e fissa alle parti il termine perentorio di sessanta giorni per promuovere il tentativo di conciliazione. Trascorso il termine di cui al primo comma, dell'articolo 410-bis, il processo puo' essere riassunto entro il termine perentorio di centottanta giorni. Ove il processo non sia stato tempestivamente riassunto, il giudice dichiara d'ufficio l'estinzione del processo con decreto cui si applica la disposizione di cui all'articolo 308. Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione non preclude la concessione dei provvedimenti speciali d'urgenza e di quelli cautelari previsti nel capo III del titolo l del libro IV". - Il testo dell'art. 412-ter del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto e' il seguente: "Art. 412-ter (Arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi). - Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque e' decorso il termine previsto per l'espletamento, le parti possono concordare di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia, anche tramite l'organizzazione sindacale alla quale aderiscono o abbiano conferito mandato, se i contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro prevedono tale facolta' e stabiliscono: a) le modalita' della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte puo' aderirvi; b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti; c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria; d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate; e) i criteri per la liquidazione dei compensi agli arbitri. I contratti e accordi collettivi possono, altresi, prevedere l'istituzione di collegi o camere arbitrali stabili, composti e distribuiti sul territorio secondo criteri stabiliti in sede di contrattazione nazionale. Nella pronuncia del lodo arbitrale si applica l'articolo 429, terzo comma, del codice di procedura civile. Salva diversa previsione della contrattazione collettiva, per la liquidazione delle spese della procedura arbitrale si applicano altresi' gli articoli 91, primo comma, e 92 del codice di procedura civile". - Il testo dell'art. 412-quater del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 412-quater (Impugnazione ed esecutivita' del lodo arbitrale). - Sulle controversie aventi ad oggetto la validita' del lodo arbitrale decide in unico grado il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, della circoscrizione in cui e' la sede dell'arbitrato. Il ricorso e' depositato entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del lodo. Trascorso tale termine, o se le parti hanno comunque dichiarato per iscritto di accettare la decisione arbitrale, ovvero se il ricorso e' stato respinto dal Tribunale, il lodo e' depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione e' la sede dell'arbitrato. Il giudice, su istanza della parte interessata, accertata la regolarita' formale del lodo arbitrale, lo dichiara esecutivo con decreto". - Il testo dell'art. 417-bis del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 417-bis (Difesa delle pubbliche amministrazioni). - Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413, limitatamente al giudizio di primo grado le amministrazioni stesse possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti. Per le amministrazioni statali o ad esse equiparate, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, la disposizione di cui al comma precedente si applica salvo che l'Avvocatura dello Stato competente per territorio, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, determini di assumere direttamente la trattazione della causa dandone immediata comunicazione ai competenti uffici dell'amministrazione interessata, nonche' al Dipartimento della funzione pubblica, anche per l'eventuale emanazione di direttive agli uffici per la gestione del contenzioso del lavoro. In ogni altro caso l'Avvocatura dello Stato trasmette immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica degli atti introduttivi, gli atti stessi ai competenti uffici dell'amministrazione interessata per gli adempimenti di cui al comma precedente. Gli enti locali, anche al fine di realizzare economie di gestione, possono utilizzare le strutture dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, alle quali conferiscono mandato nei limiti di cui al primo comma". - Il testo dell'art. 669-octies del codice di procedura civile, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 669-octies (Provvedimento di accoglimento). - L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 669-novies. In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni. Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione. Nel caso in cui la controversia sia oggetto di compromesso o di clausola compromissoria, la parte, nei termini di cui ai commi precedenti, deve notificare all'altra un atto nel quale dichiara la propria intenzione di promuovere il procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina degli arbitri. Per le controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, escluse quelle devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo, il termine decorre dal momento in cui la domanda giudiziale e' divenuta procedibile o, in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, decorsi trenta giorni".

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