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Decreto legislativo 387/1998

Art. 17 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1998/10/29/387/art/17parte di Decreto legislativo 387/1998
Art. 17. 1. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alla lettera b) le parole: "pari dignita'" sono sostituite dalle seguenti: "pari opportunita'". 2. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", adottando modalita' organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;". 3. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' aggiunta la seguente lettera: "d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei Comitati pari opportunita' nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio". 4. All'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono soppresse le parole da "previo" a "nazionale" e la parola "Comunita'" e' sostituita dalla parola "Unione". Note all'art. 17: - Il testo dell'art. 61 del D.Lgs. n. 29/1993, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: "Art. 61 (Pari opportunita'). - 1. Le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro: a) riservano alle donne, salva motivata impossibilita', almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso, fermo restando il principio di cui all'articolo 36, comma 3, lettera e); b) adottano propri atti regolamentari per assicurare pari opportunita' di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica; c) garantiscono la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nelle amministrazioni interessate ai corsi medesimi, adottando modalita' organizzative atte a favorirne la partecipazione, consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare; d) possono finanziare programmi di azioni positive e l'attivita' dei Comitati pari opportunita' nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio. 2. Le pubbliche amministrazioni, secondo le modalita' di cui all'articolo 10, adottano tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunita', sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica".

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

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