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Decreto legislativo 80/1998

Art. 44 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1998/03/31/80/art/44parte di Decreto legislativo 80/1998
Art. 44. 1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, le lettere b) e d) sono sostituite dalle seguenti: "b) nella prima applicazione del presente decreto legislativo e fino alla verifica di cui alla lettera g), l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che, nel comparto o nell'area di contrattazione, abbiano una rappresentativita' non inferiore al 4 per cento, tenendo conto del solo dato associativo, di cui all'articolo 47-bis, comma 1, e le confederazioni alle quali esse siano affiliate. Si tiene conto del solo dato associativo anche ai fini della percentuale richiesta per la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali dall'articolo 47-bis, comma 3. Le percentuali vengono calcolate sulla base dei dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali rilevati nel comparto o nell'area dal Dipartimento della funzione pubblica. Le percentuali sono arrotondate al decimo di punto superiore; c) ai fini del calcolo delle percentuali di cui alla lettera b) si considerano le deleghe in virtu' delle quali ciascuna organizzazione sindacale percepisce, dall'amministrazione o ente che effettua la trattenuta, la quota di retribuzione volontariamente ceduta dal lavoratore per il contributo sindacale. Le organizzazioni sindacali che, nel corso del 1997, abbiano dato vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova aggregazione associativa possono imputare al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purche' il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarita' delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espressamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto. Le organizzazioni sindacali interessate hanno l'onere di fornire all'ARAN idonea documentazione; d) nella prima applicazione del presente decreto e fino alla verifica di cui alla lettera g), in sede decentrata le pubbliche amministrazioni ammettono alle trattative le organizzazioni sindacali che risultino firmatarie dei contratti collettivi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che abbiano la rappresentativita' richiesta ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi della lettera b), ovvero che, in mancanza di tale requisito, contino, nell'amministrazione o ente interessato, una percentuale di deleghe non inferiore al 10 per cento rispetto al totale dei dipendenti; e) nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il contingente complessivo dei distacchi esistente al 1 dicembre 1997 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e successive modifiche ed integrazioni. Con l'accordo di cui al decreto legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1996, n. 365, si provvede alla nuova ripartizione dei contingenti tra le organizzazioni sindacali che hanno titolo all'ammissione alle trattative nazionali ai sensi della lettera b) e delle confederazioni alle quali sono af- filiate; f) nella prima applicazione del presente decreto resta fermo il contingente complessivo dei permessi retribuiti esistente al 1 dicembre 1997 ai sensi del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 770 del 1994 e i relativi coefficienti di ripartizione in ciascuna amministrazione o ente. Per avviare le elezioni e il funzionamento delle rappresentanze unitarie del personale, nel 1998 e comunque fino alla verifica di cui alla lettera g), i permessi di cui all'articolo 23 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fruibili in ogni amministrazione o ente, non possono essere inferiori, nel loro ammontare complessivo, a novanta minuti all'anno per dipendente e spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del presente articolo e alle rappresentanze unitarie elette dal personale. L'accordo di cui al decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 1996, n. 365, determina i criteri di gestione del monte ore risultante, la quota spettante alle rappresentanze unitarie del personale e puo' prevedere, per la quota spettante alle organizzazioni sindacali, l'utilizzo flessibile e cumulativo dei permessi orari; g) entro il primo trimestre del 1999 l'ARAN provvede a verificare la rappresentativita' delle organizzazioni sindacali e delle confederazioni alle quali siano affiliate, in base alle percentuali delle deleghe relative al 1998 e dei voti riportati nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, applicando l'articolo 47-bis. A seguito della verifica vengono definitivamente individuate, per il biennio successivo, le organizzazioni e le confederazioni sindacali che hanno titolo per essere ammesse alle trattative contrattuali e a fruire, in proporzione alla rappresentativita', dei diritti e delle prerogative sindacali di cui alle lettere e) ed f);". 2. La lettera c) dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, diviene lettera h), e la lettera e) diviene lettera i). Conseguentemente, nella lettera h) le parole: "alla lettera precedente" sono sostituite dalle parole: "alla lettera b)" e le parole contenute nel comma 2 del medesimo articolo 8: "di cui alla lettera e)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla lettera i)". 3. Nell'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, al comma 3, lettera a), dopo le parole: "dell'ANCI e dell'UPI" sono inserite le seguenti: "e dell'UNIONCAMERE" e nel medesimo articolo, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Un rappresentante del Governo, designato dal Ministro della sanita', partecipa al comitato di settore per il comparto di contrattazione collettiva delle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale.". 4. All'articolo 47-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole: "Agli effetti dell'articolo 54, come modificato dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1994, n. 770, e dei successivi accordi" sono sostituite dalle seguenti: "Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dal comma 1 dell'articolo 54, e dei contratti collettivi che regolano la materia,". 5. Al comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole da: "stipulato" fino a: "interesse regionale" sono sostituite dalle seguenti: "tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis". 6. I contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 45, commi 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 7. In materia di rappresentativita' delle organizzazioni sindacali ai sindacati delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia-Giulia, riconosciuti, rispettivamente, con l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 58 del 1978 e con l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 430 del 1989, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e preroga- tive, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentativita' di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati. 8. L'ARAN assume, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai comitati di settore, iniziative per il coordinamento delle parti datoriali, anche da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualita' delle procedure del rinnovo dei contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.

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