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Decreto legislativo 80/1998

Art. 12 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1998/03/31/80/art/12parte di Decreto legislativo 80/1998
Art. 12. 1. L'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' sostituito dal seguente: "Art. 17 (Funzioni dei dirigenti). - 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 3, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri: a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate; c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali; d) dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.".

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Abroga · 1

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