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Decreto legislativo 80/1998

Art. 1 — 1

ELI /it/decreto-legislativo/1998/03/31/80/art/1parte di Decreto legislativo 80/1998
Art. 1. 1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunita' alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.". 2. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dopo le parole: "legge 23 ottobre 1992, n. 421," sono inserite le seguenti: "e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59,". Avvertenza: Il presente decreto legislativo e' pubblicato, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - dell'8 maggio 1998 si procedera' alla pubblicazione del testo aggiornato del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, cosi' come ulteriormente modificato dal presente decreto legislativo, corredato delle relative note. Nel predetto supplemento ordinario si procedera', altresi', alla ripubblicazione delle altre norme contenute nel presente decreto-legislativo, corredate delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' ai sensi dell'art. 8, commi 1 e 3, del sopra citato regolamento, approvato con D.P.R. n. 217/1986.

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