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Decreto legislativo 143/1998

Art. 13 — Norme transitorie e finali

ELI /it/decreto-legislativo/1998/03/31/143/art/13parte di Decreto legislativo 143/1998
Art. 13. Norme transitorie e finali 1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla nomina dei componenti degli organi; gli organi preesistenti sono prorogati sino alla data della predetta nomina. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si provvede alla emanazione dello statuto. 2. La sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione, istituita con legge 24 maggio 1977, n. 227, e' soppressa a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore dello statuto dell'Istituto. 3. L'Istituto subentra nei rapporti attivi e passivi instaurati dalla sezione. Gli atti relativi sono esenti da imposte e tasse. 4. Le garanzie concesse in base alle leggi 22 dicembre 1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, e 24 maggio 1977, n. 227, restano regolate dalle leggi medesime. 5. Sino all'entrata in vigore della delibera del CIPE prevista dall'articolo 2, comma 3, le operazioni e le categorie di rischi assicurabili sono quelle previste dagli articoli dal 14 al 16 della legge 24 maggio 1977, n. 227. 6. Salvo quanto previsto al comma 5, sono abrogati, in particolare, gli articoli da 1 a 17 della legge 24 maggio 1977, n. 227. Note all'art. 13: - La legge 24 maggio 1977, n. 227, recante: "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonche' alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale , n. 143, 27 maggio 1977. Si riporta il testo degli articoli 14, 15, e 16: "Art. 14 - 1. Le garanzie che la sezione e' autorizzata ad assumere a norma dell'art. 3 riguardano i seguenti rischi, cui sono esposti gli operatori nazionali: 1) mancata riscossione derivante da: a) guerra, anche se non dichiarata, rivoluzione, sommossa e tumulto popolare, che si verifichino in un Paese diverso dall'Italia; b) evento catastrofico, quale terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, inondazione, ciclone, che si verifichi in un Paese diverso dall'Italia; c) moratoria di pagamento disposta dallo Stato o dagli Stati per il cui tramite deve essere effettuato il pagamento; d) nazionalizzazione dell'impresa debitrice; e) atto o fatto di uno Stato o ente pubblico esteri che comunque ostacoli l'esecuzione del contratto; 2) mancata riscossione per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale, quando committente sia uno Stato, un ente pubblico estero, ovvero un privato il cui pagamento sia garantito da uno Stato o da un ente pubblico estero a cio' autorizzato; 3) sospensione, revoca di commessa o mancato ritiro delle merci in dipendenza degli eventi di cui al n. 1) del presente articolo, ovvero impossibilita' di dare esecuzione al contratto, sia a causa del verificarsi degli eventi di cui al predetto n. 1), sia a causa di disposizioni emanante dal Governo italiano, sia a causa di atto unilaterale di risoluzione da parte del comimittente nell'ipotesi che questi sia uno Stato o un ente pubblico; 4) difficolta' di trasferimenti valutari dall'estero che comportino ritardo nella riscossione da parte dell'assicurato di somme dovute dal committente rispetto a quanto previsto contrattualmente; 5) distruzione, danneggiamento, in dipendenza degli eventi previsti dalle lettere a) e b) ) del precedente n. 1) del presente articolo, requisizione, confisca, comportamento da parte dello Stato estero, che impediscano la riesportazione o la libera disponibilita' di prodotti costituiti in deposito ovvero esposti in mostre o fiere ovvero esportati in temporanea per tentarne la vendita: di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto dati in locazione finanziaria; di macchinari, materiali ed impianti di cantiere; 6) escussione di fidejussioni, mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni, di cui alla lettera m) del successivo art. 15 per cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale; 7) nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro a danno dell'impresa costituita all'estero da parte dell'autorita' straniera ovvero altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorita' o eventi di cui alle lettere a) e b) del n. 1) del presente articolo, che provochino una perdita o che impediscano definitivamente la prosecuzione dell'attivita' dell'impresa; mancati trasferimenti di fondi spettanti all'impresa nazionale, in dipendenza di atto arbitrario dell'autorita' straniera; 8) aumenti di costi di produzione derivanti da circostanze di carattere generale sopravvenute durante l'approntamento della fornitura o l'esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi, per contratti nei quali venga inserita la clausola totale o parziale di "prezzo fisso"; 9) mancato pagamento derivante da insolvenza di diritto o di fatto del debitore privato estero; 10) mancato rimborso di finanziamenti concessi da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci o prestazioni di servizi che risultino coperte da garanzia ai sensi della presente legge; 11) variazioni del corso di cambio per contratti stipulati in valuta estera; 12) mancato o incompleto ammortamento dei costi sostenuti per avviare o ampliare correnti di esportazione, in dipendenza degli eventi di cui alle lettere a) e b) del n. 1) del presente articolo nonche' di nazionalizzazione, espropriazione senza adeguato indennizzo, confisca, sequestro da parte dell'autorita' straniera, ovvero di altri provvedimenti o comportamenti posti in essere da parte della stessa autorita'. Condizione per l'assicurazione di cui al presente punto 12) e' che i costi suddetti risultino da un bilancio certificato da una societa' di revisione autorizzata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136". "Art. 15. - Le operazioni assicurabili sono le seguenti: a) esportazioni di merci relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) ed 11) dell'art. 14; b) prestazioni di servizi, studi e progettazioni, relativamente ai rischi di cui ai n. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 11) dell'art. 14; c) esecuzione di lavori all'estero e opere provvisionali ad essi inerenti, relativamente ai rischi di cui numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9) ed 119 dell'art. 14; d) depositi all'estero per la vendita di prodotti nazionali e partecipazioni a fiere e mostre all'estero, relativamente ai rischi di cui al n. 5) dell'art. 14; e) investimenti diretti all'estero costituiti da apporto di capitali destinati all'approvvigionamento di materie prime o diretti a consentire l'acquisizione di contratti di fornitura di beni o di servizi, investimenti diretti all'estero costituiti da apporti di beni strumentali, di tecnologia, licenze, brevetti, di servizi di progettazione, di direzione lavori, di assistenza gestione e commercializzazione, relativamente ai rischi di cui al n. 7) dell'art. 14; f) locazioni finanziarie di macchinari, attrezzature e mezzi di trasporto, relativamente ai rischi di ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 9) ed 11) dell'art. 14; g) crediti concessi da istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, a Stati o banche centrali estere, ad enti o imprese pubblici o privati di Paesi esteri, destinati al finanziamento di esportazioni italiane o attivita' ad esse collegate, esecuzione di studi, progettazioni e lavori, prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4), 9) ed 11) dell'art. 14; h) crediti finanziari concessi ai sensi del successivo art. 27 dal Mediocredito centrale e dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, relativamente ai rischi di cui ai n. 1), 2), 4) ed 11) dell'articolo 14; i) linee di credito a breve termine concesse da aziende di credito a banche estere, conferme di apertura di credito, legate ad esportazioni di merci, servizi, studi e progettazioni italiani, all'esecuzione di lavori all'estero da parte di imprese nazionali, relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 14; l) finanziamenti a breve termine accordati da aziende di credito ad operatori nazionali a fronte di esportazioni di merci e prestazioni di servizi, relativamente ai rischi di cui al n. 10) dell'art. 14; m) prestazioni o costituzioni di fidejussioni, cauzioni, depositi, anticipazioni che gli operatori nazionali sono tenuti a prestare o costituire all'estero onde poter concorrere ad aste o appalti indetti da Stati o enti esteri ovvero a fronte di quote di pagamenti anticipati ovvero al fine della buona esecuzione del contratto di fornitura, di prestazione di servizi o di esecuzione di lavori, ovvero in sostituzione di trattenute a garanzia, relativamente ai rischi di cui ai numeri 4), 6) ed 11) dell'art. 14; n) programmi di penetrazione commerciale comprendenti studi di mercato, spese di dimostrazione e di pubblicita', spese per la costituzione di depositi e di campionamenti, costi di rappresentanze permanenti all'estero e per il funzionamento di uffici o filiali di vendita e di centri assistenziali, spese per la costituzione di reti di vendita e di assistenza all'estero, relativamente ai rischi e alle condizioni di cui al n. 12) dell'art. 14. Nei casi in cui i crediti previsti alle lettere g) ed h) vengano concessi sotto forma di assunzione a fermo di titoli obbligazionali, emessi dallo Stato, banca centrale, ente o impresa esteri, beneficiari del credito, l'assicurazione contratta dagli istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'art. 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, garantisce i titoli in tal modo emessi o acquistati, nei confronti die loro portatori relativamente ai rischi da essa coperti". "Art. 16. - In estensione di quanto previsto dai precedenti articoli 3, 14 e 15, lettera g), la sezione e' autorizzata a concedere la garanzia relativamente ai rischi di cui ai numeri 1), 2), 4) e 9) dell'art. 14, in ordine ai crediti concessi da istituti e banche esteri a beneficiari di altri Paesi esteri, purche' detti crediti siano destinati al pagamento di esportazioni italiane o di attivita' ad esse collegate, di esecuzione di studi, di progettazione e lavori, di prestazione di servizi all'estero da parte di imprese nazionali. Nel caso di lavori all'estero la garanzia assicurativa puo' essere concessa all'impresa italiana anche se il contratto per l'esecuzione dei lavori sia stato stipulato da imprese aventi sede nel Paese in cui si eseguono i lavori, nelle quali, qualunque sia la loro forma giuridica, vi sia partecipazione diretta o indiretta di capitale dell'impresa italiana. In tal caso la copertura assicurativa sara' commisurata all'entita' della partecipazione italiana all'impresa avente sede all'estero, salvo che si accerti una maggiore effettiva partecipazione dell'impresa italiana all'esecuzione dei lavori, degli studi e delle progettazioni". - La legge 22 dicembre 1953, n. 995, recante: "Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 31 dicembre 1953. - La legge 5 luglio 1961, n. 635, recante: "Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti all'esportazione di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonche' all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 185, 28 luglio 1961. - La legge 28 febbraio 1967, n. 131, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 30 maggio 1967, e' abrogata dall'art. 38 della legge 24 maggio 1977, n. 227, succitata. - Il titolo I (Costituzione del Comitato interministeriale per la politica economica estera), il titolo II (Sezione speciale presso l'INA per l'assicurazione del credito all'esportazione), ed il titolo III (Rischi assumibili in garanzia ed operazioni assicurabili) della legge n. 227/1977 citata, articoli da 1 a 17, sono abrogati".

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