Decreto legislativo 58/1998
Art. 99 — Poteri interdittivi
Art. 99. Poteri interdittivi 1. La CONSOB puo': a) sospendere in via cautelare, per un periodo non superiore a novanta giorni, la sollecitazione all'investimento in caso di fondato sospetto di violazione delle disposizioni del presente capo o delle relative norme regolamentari; b) vietare la sollecitazione all'investimento in caso di accertata violazione delle disposizioni o delle norme indicate nella lettera a).
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