Decreto legislativo 58/1998
Art. 79 — Scambi di fondi interbancari
Art. 79. Scambi di fondi interbancari 1. La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento degli scambi organizzati di fondi interbancari. 2. Sugli scambi previsti dal comma 1 la Banca d'Italia puo' richiedere notizie e documenti agli organizzatori e agli operatori, indicandone modalita' e termini. 3. Agli scambi previsti dal comma 1 non si applica l'articolo 78.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.L. 50/05 — Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' dellautoritativoha disposto (con l'art. 50, comma 2, lettera e)) la modifica dell'art. 79, commi 1, 2 e l'introduzione dei commi 1-bis e 2-bis all'art. 79.
Abroga · 1
- D.L. 50/05 — Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' dellautoritativoha disposto (con l'art. 50, comma 2, lettera f)) l'abrogazione dell'art. 79-bis.
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