Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 58/1998Art. 66
Decreto legislativo 58/1998

Art. 66 — Mercati all'ingrosso di titoli di Stato

ELI /it/decreto-legislativo/1998/02/24/58/art/66parte di Decreto legislativo 58/1998
Art. 66. Mercati all'ingrosso di titoli di Stato 1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche in deroga alle disposizioni del presente capo, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina e autorizza i mercati all'ingrosso di titoli di Stato e ne approva i regolamenti. 2. La Banca d'Italia e' ammessa alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' ammesso alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato e vi partecipa comunicando preventivamente alla Banca d'Italia i tempi e le modalita' degli interventi. Per motivate ragioni di tutela della stabilita' della moneta, la Banca d'Italia entro ventiquattro ore dalla comunicazione puo' chiedere il differimento degli interventi o diverse modalita' di attuazione. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1 possono prevedere l'ammissione alle negoziazioni anche di soggetti diversi dagli intermediari autorizzati all'attivita' di negoziazione.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 58/1998 · fonte Normattiva ↗

← Art. 65 Art. 67 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.