Decreto legislativo 58/1998
Art. 44 — Albo
Art. 44. Albo 1. Le SICAV autorizzate in Italia sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. 2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB l'iscrizione all'albo delle SICAV. 3. I soggetti previsti dal comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo.
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