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Decreto legislativo 58/1998

Art. 33 — Attivita' esercitabili

ELI /it/decreto-legislativo/1998/02/24/58/art/33parte di Decreto legislativo 58/1998
Art. 33. Attivita' esercitabili 1. La prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e' riservata alle societa' di gestione del risparmio e alle SICAV. 2. Le societa' di gestione del risparmio possono: a) prestare il servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi; b) istituire e gestire fondi pensione; c) svolgere le attivita' connesse o strumentali stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB. 3. Il gestore del fondo puo' affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del risparmio definiti di tempo in tempo dal gestore.

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