Open·Parlamento
HomeNormeDecreto legislativo 58/1998Art. 215
Decreto legislativo 58/1998

Art. 215 — Disposizioni di attuazione

ELI /it/decreto-legislativo/1998/02/24/58/art/215parte di Decreto legislativo 58/1998
Art. 215. Disposizioni di attuazione 1. In sede di prima applicazione i regolamenti e i provvedimenti di carattere generale da emanarsi ai sensi del presente decreto sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.

↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 58/1998 · fonte Normattiva ↗

← Art. 214 Art. 216 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.