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Decreto legislativo 58/1998

Art. 207 — Patti parasociali

ELI /it/decreto-legislativo/1998/02/24/58/art/207parte di Decreto legislativo 58/1998
Art. 207. Patti parasociali 1. I patti parasociali previsti dall'articolo 122 ed esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo articolo sono depositati presso il registro delle imprese entro un mese da tale data. 2. I patti parasociali a tempo determinato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto restano efficaci fino al termine finale pattuito, ma comunque non oltre il 1 luglio 2001. 3. Salvo quanto previsto dal comma 2, l'articolo 123 si applica ai patti anche a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

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