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Decreto legislativo 58/1998

Art. 205 — Quotazioni di prezzi

ELI /it/decreto-legislativo/1998/02/24/58/art/205parte di Decreto legislativo 58/1998
Art. 205. Quotazioni di prezzi 1. Le offerte di acquisto e di vendita di prodotti finanziari effettuate in mercati regolamentati o negli scambi organizzati indicati negli articoli 78 e 79 da soggetti ammessi alle negoziazioni negli stessi non costituiscono sollecitazione all'investimento ne' offerta pubblica di acquisto o di scambio ai sensi della parte IV, titolo II.

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