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Decreto legislativo 58/1998

Art. 200 — Intermediari gia' autorizzati

ELI /it/decreto-legislativo/1998/02/24/58/art/200parte di Decreto legislativo 58/1998
Art. 200. Intermediari gia' autorizzati 1. Le imprese di investimento che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 sono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 20. 2. Le societa' di gestione che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 7, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 35 e si intendono autorizzate ai sensi dell'articolo 34. 3. Le SICAV che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono iscritte nell'albo previsto dall'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, vengono iscritte di diritto nell'albo previsto dall'articolo 44. 4. Le banche che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono autorizzate a prestare servizi di investimento restano autorizzate a prestare i servizi medesimi. Nota all'art. 200: - Il testo dell'art. 9 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415 (Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi) e' il seguente: "Art. 9 (Albo). - 1. La CONSOB iscrive in un apposito albo le SIM e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all'albo. 2. Le imprese d'investimento indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell'iscrizione all'albo o all'elenco". - Il testo dell'art. 7, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare), come modificato dall'art. 8, D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 83, e' il seguente: "Art. 7 (Vigilanza) - 1. Le societa' autorizzate alla gestione dei fondi comuni di investimento sono iscritte in un apposito albo tenuto a cura della Banca d'Italia. (Omissis)". - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 14 agosto 1993, n. 344 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi) e' il seguente: "Art. 3 (Vigilanza). - 1. Le societa' autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, che ne da' comunicazione alla CONSOB. (Omissis)". - Il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi) e' il seguente: "Art. 3 (Vigilanza). - 1. Le societa' autorizzate alla gestione di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. (Omissis)". - Il testo dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 (Attuazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE, relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, operanti nella forma di societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) e' il seguente: "Art. 9 (Vigilanza).-- 1. Ai fini della vigilanza sulla SICAV si applicano i commi 2, 4, 5 e 6 dell'art. 7, della legge 23 marzo 1983, n. 77. La SICAV e' iscritta in apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia. (Omissis)".

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