Decreto legislativo 58/1998
Art. 182 — Pene accessorie
Art. 182. Pene accessorie 1. La condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 180 e 181 importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonche' la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.
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