Decreto legislativo 58/1998
Art. 167 — Gestione infedele
Art. 167. Gestione infedele 1. Salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, chi, nella prestazione del servizio di gestione di portafogli di investimento su base individuale o del servizio di gestione collettiva del risparmio, in violazione delle disposizioni regolanti i conflitti di interesse, pone in essere operazioni che arrecano danno agli investitori, al fine di procurare a se' o ad altri un ingiusto profitto, e' punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da lire dieci milioni a lire duecento milioni.
↑ Tutti gli articoli di Decreto legislativo 58/1998 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.