Decreto legislativo 58/1998
Art. 150 — Informazione
Art. 150. Informazione 1. Gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalita' stabilite dall'atto costitutivo e con periodicita' almeno trimestrale, al collegio sindacale sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse. 2. Il collegio sindacale e la societa' di revisione si scambiano i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti. 3. Coloro che sono preposti al controllo interno riferiscono anche al collegio sindacale di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei sindaci.
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