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Decreto legislativo 58/1998

Art. 148 — Composizione

ELI /it/decreto-legislativo/1998/02/24/58/art/148parte di Decreto legislativo 58/1998
Art. 148. Composizione 1. L'atto costitutivo della societa' stabilisce per il collegio sindacale: a) il numero, non inferiore a tre, dei membri effettivi; b) il numero, non inferiore a due, dei membri supplenti; c) criteri e modalita' per la nomina del presidente; d) limiti al cumulo degli incarichi. 2. L'atto costitutivo contiene le clausole necessarie ad assicurare che un membro effettivo sia eletto dalla minoranza. Se il collegio e' formato da piu' di tre membri, il numero dei membri effettivi eletti dalla minoranza non puo' essere inferiore a due. 3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della societa' o delle societa' che sono da questa controllate o che la controllano; c) coloro che hanno rapporti di lavoro autonomo o subordinato con la societa' o con le societa' che sono da questa controllate o che la controllano. 4. Con regolamento del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilita' e di professionalita' dei membri del collegio. Si applica l'articolo 13, comma 2.

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