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Decreto legislativo 58/1998

Art. 140 — Soggetti abilitati alla sollecitazione

ELI /it/decreto-legislativo/1998/02/24/58/art/140parte di Decreto legislativo 58/1998
Art. 140. Soggetti abilitati alla sollecitazione 1. La sollecitazione e' riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle societa' di gestione del risparmio, alle societa' di investimento a capitale variabile e alle societa' di capitali aventi per oggetto esclusivo l'attivita' di sollecitazione e la rappresentanza di soci in assemblea. Per tali ultime societa', gli esponenti aziendali devono possedere i requisiti di onorabilita' previsti per le SIM.

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