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Decreto legislativo 58/1998

Art. 128 — Denuncia al collegio sindacale e al tribunale

ELI /it/decreto-legislativo/1998/02/24/58/art/128parte di Decreto legislativo 58/1998
Art. 128. Denuncia al collegio sindacale e al tribunale 1. L'articolo 2408, secondo comma, del codice civile si applica quando la denuncia e' fatta da tanti soci che rappresentano almeno il due per cento del capitale sociale. 2. La denuncia al tribunale prevista dall'articolo 2409, primo comma, del codice civile puo' essere presentata da tanti soci che rappresentano almeno il cinque per cento del capitale sociale. 3. L'atto costitutivo puo' stabilire percentuali di capitale inferiori a quelle previste dai commi 1 e 2. 4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 70, comma 7, del T.U. bancario. Nota all'art. 128: - Per il testo dell'art. 70 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), cfr. la nota all'art. 56.

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