Decreto legislativo 58/1998
Art. 120 — Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti
Art. 120. Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti 1. Ai fini della presente sezione, per capitale di societa' per azioni si intende quello rappresentato da azioni con diritto di voto. 2. Coloro che partecipano in una societa' con azioni quotate in misura superiore al due per cento del capitale ne danno comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB. 3. Le societa' con azioni quotate che partecipano in misura superiore al dieci per cento del capitale in una societa' per azioni non quotate o in una societa' a responsabilita' limitata, anche estere, ne danno comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB. 4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche degli investitori, stabilisce con regolamento: a) le variazioni delle partecipazioni indicate nei commi 2 e 3 che comportano obbligo di comunicazione; b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni, avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o e' attribuito a soggetto diverso dal socio; c) il contenuto e le modalita' delle comunicazioni e dell'informazione del pubblico, nonche' le eventuali deroghe per quest'ultima; d) i termini per la comunicazione e per l'informazione del pubblico, che nel caso previsto dal comma 3 possono avere carattere periodico. 5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali sono state omesse le comunicazioni previste dal comma 2 non puo' essere esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo 14, comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla CONSOB entro il termine indicato nell'articolo 14, comma 6. 6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni detenute, per il tramite di societa' controllate, dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I relativi obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle societa' controllate.
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