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Decreto legislativo 58/1998

Art. 117 — Informazione contabile

ELI /it/decreto-legislativo/1998/02/24/58/art/117parte di Decreto legislativo 58/1998
Art. 117. Informazione contabile 1. Alle societa' italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea non si applicano i casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato previsti dall'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, dall'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e dall'articolo 61 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. 2. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, individua con regolamento tra i principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con quelli delle direttive emanate in materia dall'Unione Europea quelli sulla base dei quali gli emittenti strumenti finanziari quotati sia in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione sia in mercati di paesi extracomunitari possono, in deroga alle vigenti disposizioni in materia, redigere il bilancio consolidato, sempre che i suddetti principi siano accettati nei mercati di paesi extracomunitari. L'individuazione dei principi ha luogo su proposta della CONSOB, da formularsi d'intesa con la Banca d'Italia per le banche e per le societa' finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 e con l'ISVAP per le imprese di assicurazione e di riassicurazione previste dall'articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173. Note all'art. 117: - Il testo dell'art. 27 del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 (Attuazione delle direttive n. 78/660/CEE e 83/349/CEE in materia societaria, relative ai conti annuali e consolidati, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 26 marzo 1990, n. 69), come modificato dall'art. 19 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e' il seguente: "Art. 27 (Casi di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato) - 1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: a) 19.000 milioni di lire nel totale degli attivi degli stati patri-moniali; b) 38.000 milioni di lire nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni; c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio. 2. L'esonero previsto dal comma precedente non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate abbia emesso titoli quotati in borsa. 3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale. 4. L'esonero previsto dal comma precedente e' subordinato alle seguenti condizioni: a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro delle Comunita' europee, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro delle Comunita' europee; b) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa. 5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresi' indicare la denominazione e la sede della societa' controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove e' la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata". - Il testo degli articoli 1 (come modificato dall'art. 157 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e dall'art. 63 del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415) e 27 (come modificato dall'art. 157 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385) del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 (Attuazione della direttiva n. 86/635/CEE, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e della direttiva n. 89/117/CEE, relativa agli obblighi in materia di pubblicita' dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro) e' il seguente: "Art. 1 (Ambito d'applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano: a) alle banche; b) alle societa' di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, numero 77; c) alle societa' finanziarie capogruppo dei gruppi bancari iscritti nell'albo; d) alle societa' previste dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1; e) ai soggetti operanti nel settore finanziario previsti dal titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' alle societa' esercenti altre attivita' finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico. 2. Il Ministro del tesoro con riferimento ai soggetti previsti nel comma 1, lettera e), stabilisce criteri di esclusione dall'applicazione del presente decreto con particolare riguardo all'incidenza dell'attivita' di carattere finanziario su quella complessivamente svolta, ai soggetti nei cui confronti l'attivita' e' esercitata, alla composizione finanziaria o meno del portafoglio partecipativo, all'esigenza di evitare criteri e tecniche di redazione disomogenei ai fini della predisposizione del bilancio consolidato. 3. Ai fini del presente decreto, l'attivita' di assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi e' in ogni caso considerata attivita' finanziaria. 4. Per l'applicazione del presente decreto i soggetti previsti dal comma 1 sono definiti enti creditizi e finanziari. 5. Per le societa' disciplinate dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le norme previste dal presente decreto sono attuate, avuto riguardo alla specialita' della disciplina della legge stessa, con disposizioni emanate dalla Banca d'Italia sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB)". "Art. 27 (Esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato - Art. 7 della direttiva n. 83/349 e art. 43, paragrafo 2, lettera b), della direttiva n. 86/635). - 1. Non e' tenuta alla redazione del bilancio consolidato l'impresa capogruppo costituita in Italia e controllata da un ente creditizio di un altro Paese della Comunita' europea, quando ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) l'impresa capogruppo non ha emesso titoli quotati in borsa; b) l'ente creditizio estero controllante dispone di almeno il 90 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'impresa capogruppo, purche' gli altri azionisti o soci abbiano approvato l'esonero; c) l'impresa capogruppo e tutte le sue imprese controllate da includere nel consolidamento ai sensi dell'art. 28 sono ricomprese nel bilancio consolidato dell'ente creditizio estero controllante; d) il bilancio consolidato e la relazione sulla gestione sono redatti dall'ente creditizio estero controllante e verificati secondo il diritto del Paese in cui esso e' costituito conformemente alla direttiva dell'8 dicembre 1986, n. 635, del Consiglio delle Comunita' europee. Il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e la relazione degli organi e dei soggetti incaricati della verifica di tale bilancio sono pubblicati in lingua italiana secondo le modalita' indicate nell'art. 41. La conformita' della traduzione alla versione in lingua originale e' certificata dal consiglio di amministrazione dell'impresa capogruppo. 2. L'impresa capogruppo indica nella nota integrativa al proprio bilancio d'esercizio il nome e la sede dell'ente creditizio estero controllante che redige il bilancio consolidato e il motivo dell'esonero. 3. Soppresso". - Il testo degli articoli 1 e 61 del D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 173 (Attuazione della direttiva numero 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione) e' il seguente: "Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica autorizzate ad esercitare: a) le assicurazioni e le operazioni nei rami indicati nel punto A) della tabella di cui all'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174; b) le assicurazioni nei rami indicati nel punto A) dell'allegato al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175; c) la riassicurazione. 2. Le disposizioni del presente decreto si applicano inoltre alle sedi secondarie: a) di imprese aventi sede legale in uno stato terzo rispetto all'Unione europea autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni di cui alle lettere a) e b) e la riassicurazione di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo; b) di imprese aventi sede legale in uno stato membro dell'Unione europea autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione. 3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano nelle ipotesi previste dall'art. 3, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e dagli articoli 4, comma 2, lettere a), b), e), f), e 6, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175". Art. 61 (Esonero dall'obbligo di redazione). - 1. L'art. 58 non si applica alle imprese di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo a loro volta controllate direttamente o indirettamente da altra impresa tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi del presente decreto ovvero da un'impresa di assicurazione o riassicurazione costituita in un altro paese della Unione europea. 2. L'esonero previsto dal comma 1 e' subordinato alle seguenti condizioni: a) che l'impresa controllata non abbia emesso titoli quotati in borsa; b) che la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, che la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale; c) che l'impresa controllata e le imprese da questa controllate da includere nel consolidamento ai sensi del presente decreto siano incluse nel bilancio consolidato della controllante; d) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno stato membro dell'Unione europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato conformemente alla Direttiva 91/674 CEE del 19 dicembre 1991. 3. Le ragioni dell'esonero sono indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. La nota integrativa indica altresi' la denominazione e la sede dell'impresa controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana, sono depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove e' la sede dell'impresa controllata; dell'avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata".

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