Decreto legislativo 58/1998
Art. 104 — Autorizzazione dell'assemblea
Art. 104. Autorizzazione dell'assemblea 1. Salvo autorizzazione dell'assemblea ordinaria o di quella straordinaria per le delibere di competenza, le societa' italiane le cui azioni oggetto dell'offerta sono quotate in mercati regolamentati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea si astengono dal compiere atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta. Le assemblee deliberano, anche in seconda o in terza convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il trenta per cento del capitale. Resta ferma la responsabilita' degli amministratori e dei direttori generali per gli atti e le operazioni compiuti. 2. I termini e le modalita' di convocazione delle assemblee da tenersi in pendenza dell'offerta sono disciplinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, con regolamento emanato dal Ministro di grazia e giustizia, sentita la CONSOB.
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- D.L. 185/11 — Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per rautoritativo, convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in S.O. n. 14/L, relativo alla G.U. 28/1/2009, n. 22) ha disposto (con l'art. 13, comma 1) la modifica dell' art. 104.
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