Decreto legislativo 490/1997
Art. 9
Articolo 9 (Modalita' di avanzamento) 1. L'avanzamento ha luogo: a) ad anzianita'; b) a scelta; c) per meriti eccezionali. 2. L'avanzamento ad anzianita' si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo. 3. L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito o nell'ordine di iscrizione in ruolo secondo le disposizioni del presente decreto. 4. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianita' o a scelta. 5. I profili di carriera e le modalita' di avanzamento nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza Armata sono indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente decreto.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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