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Decreto legislativo 490/1997

Art. 68

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/68parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 68 (Disposizioni varie) 1. Fermi restando gli organici complessivi dei ruoli ed il numero di promozioni annuali previste dal presente decreto, potra' essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'unificazione dei Corpi sanitari delle Forze Armate, non appena attuate le disposizioni previste nei decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa previsti dalla legge 27 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Fermo restando il volume organico complessivo ed il numero delle promozioni annuali previsti dal presente Decreto, nell'ambito delle disposizioni attuative dei Decreti Legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa emanati in applicazione della legge 27 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni, potra' essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'unificazione di ruoli omologhi preposti a funzioni similari delle Forze Armate o il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza Armate o il trasferimento di funzioni da un ruolo ad un altro anche di Forza Armata diversa. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli di Forza Armata risultate in eccedenza al termine della suddetta unificazione o trasferimento di funzioni potranno essere ripartite tra i ruoli delle Forze Armate o riassegnate secondo necessita', con Decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, emanato, senza oneri aggiuntivi, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 3. Fermi restando gli organici complessivi dei ruoli ed il numero di promozioni annuali previsti dal presente decreto, potra' essere disposta, senza oneri aggiuntivi, con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'unificazione tra Corpi di una Forza Armata, prevedendo analoghi profili di carriera. 4. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, fermi restando gli organici complessivi previsti per ciascuna Forza Armata dal presente decreto ed i profili di carriera tra ruoli omologhi preposti a funzioni similari, potranno essere apportate modifiche, senza oneri aggiuntivi, alle dotazioni organiche dei singoli ruoli di ogni Forza Armata, al fine di adeguarne le disponibilita' alle effettive esigenze operative, anche a seguito dell'attuazione dei predetti decreti legislativi di ristrutturazione dell'organizzazione della Difesa. 5. Relativamente al Corpo delle Capitanerie di Porto, i decreti ministeriali di cui ai commi 2 e 3 sono adottati d'intesa con il Ministro dei Trasporti e della Navigazione. 6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento degli ufficiali. Nota all'art. 68, commi 1, 2, 3, 4 e 6: - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214 - supplemento ordinario - e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, antorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti, emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali". Note all'art. 68, commi 2, 3, 4 e 6: - I riferimenti normativi alla legge n. 549/1995 sono riportati in nota all'art. 15, comma 1. - I riferimenti normativi dell'art. 17 della legge n. 400/l988 sono riportati in nota all'art. 68.

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