Decreto legislativo 490/1997
Art. 63
Articolo 63 (Avanzamento. Regime transitorio) 1. Nelle aliquote di valutazione per l'anno 1999 e comunque fino all'anno 2005 per l'avanzamento a Colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica sono inclusi i tenenti colonnelli gia' valutati, giudicati idonei e non iscritti in quadro ed i tenenti colonnelli aventi un'anzianita' di grado pari o superiore a 6 anni. 2. A decorrere dal quadro 1999 il numero di promozioni annuali al grado di Colonnello del ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica non puo' essere inferiore a 5 unita'. 3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 60, comma 4, in fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico il numero di promozioni annue a scelta e' ripartito tra i ruoli in esso confluiti, secondo le proporzioni esistenti nei ruoli e nei gradi di provenienza. 4. Per l'anno 1999 nelle aliquote di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento ai gradi di Generale e di Colonnello del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico sono compresi, oltre agli ufficiali gia' valutati per l'avanzamento, gli ufficiali non ancora valutati che precedono nel nuovo ruolo i pari grado gia' valutati nei ruoli di provenienza. 5. Per l'anno 1999 nelle aliquote di valutazione per avanzamento dei capitani e dei maggiori del ruolo normale del Corpo del genio aeronautico sono inclusi gli ufficiali che sarebbero stati valutati nei ruoli di provenienza ai sensi della pregressa normativa nonche' gli ufficiali che li precedono nel nuovo ruolo. 6. E' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento del Genio Aeronautico ruolo ingegneri, del Corpo di Commissariato ruolo commissari e del Corpo sanitario aeronautico nei corrispondenti ruoli normali secondo le modalita' di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 39. Nei confronti dei predetti ufficiali si applica il comma 9 del medesimo articolo.
Modificato / richiamato da
Inserisce · 1
- D.lgs 216/06 — Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recantautoritativoha disposto (con l'art. 26, comma 1) l'introduzione del comma 2-bis all'art. 63.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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