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Decreto legislativo 490/1997

Art. 61 — Avanzamento. Regime transitorio.

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/61parte di Decreto legislativo 490/1997
Art. 61. (Avanzamento. Regime transitorio.) 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, al ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali ed al ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato si applica la permanenza minima nel grado di tenente ai fini dell'avanzamento al grado superiore riportata nella tabella 1 annessa al presente decreto. 2. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, per gli ufficiali appartenenti al ruolo normale del Corpo sanitario le permanenze minime nei gradi per l'avanzamento al grado superiore sono cosi' stabilite: a) per il grado di Tenente, in 8 anni comprensivi della durata legale del corso di laurea; b) per il grado di Capitano, in 8 anni; c) per il grado di Maggiore, in 3 anni; d) per il grado di Tenente Colonnello, in 8 anni. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60 comma 4, in fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, le permanenze minime nei gradi del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni previste, ai fini dell'avanzamento al grado superiore, dalla legge 16 novembre 1962, n. 1622, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano a tutti i ruoli speciali. 4. In fase di prima applicazione e comunque fino al 2005, il numero annuale delle promozioni al grado di Maggiore dei Capitani dei ruoli normali e speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di amministrazione e di commissariato e' fissato in tante unita' pari alla somma dei Capitani mai valutati con anzianita' di grado, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni predetti, pari o superiore rispettivamente a 9 anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di commissariato ed a 8 anni per il Corpo sanitario. 5. Nelle aliquote di valutazione relative al comma 4 sono inclusi i Capitani mai valutati che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre di ciascuno degli anni medesimi, una anzianita' di grado pari o superiore rispettivamente a 8 anni per il Corpo sanitario ed a 9 anni per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, per l'Arma dei trasporti e dei materiali, per il Corpo degli ingegneri e per il Corpo di amministrazione e di commissariato. 6. E' consentito il transito, per concorso per titoli ed esami, degli ufficiali appartenenti al ruolo ad esaurimento del Corpo sanitario ruolo ufficiali medici, ruolo chimico-farmacisti e ruolo del servizio veterinario nel corrispondente ruolo normale secondo le modalita' di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 39. Nei confronti dei predetti ufficiali si applica il comma 9 del medesimo articolo. 7. Le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 4 si applicano a partire dagli ufficiali che terminano il corso di applicazione, di cui all'allegato A della legge 20 settembre 1980, n. 574, nel corso del 1998. 8. Gli ufficiali transitati nel complemento in applicazione del comma 4 dell'articolo 64 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, in servizio alla data in entrata in vigore del presente decreto, sono transitati nel corrispondente ruolo ad esaurimento con l'anzianita' di grado posseduta, a condizione che non abbiano riportato nella documentazione caratteristica valutazioni inferiori a "nella media". I predetti ufficiali sono iscritti in ruolo dopo i pari grado di uguale anzianita' di grado. Nota all'art. 61, comma 3: - Il testo della legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente: "Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1962, n. 308. Nota all'art. 61, comma 7: - I riferimenti normativi alla legge n. 574/1980 sono riportati in nota all'art. 23, comma 2. Nota all'art. 61, comma 8: - Il testo dell'art. 64, comma 4 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' il seguente: "Art. 64. - L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianita'. Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti dei sottotenenti delle Armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria e del genio, nonche' del Servizio automobilistico, provenienti dai corsi dell'Accademia, sempre che abbiano gia' superato i corsi di applicazione previsti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge. Se idonei, essi sono promossi con anzianita' corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado. Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento e' nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneita', e, se idoneo, e' promosso con anzianita' corrispondente alla data del giudizio definito favorevole. Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed e' collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'art. 46 della legge sullo stato degli ufficiali.".

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