Decreto legislativo 490/1997
Art. 56
Articolo 56 (Transito dal ruolo normale al ruolo speciale delle varie Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni) 1. Gli ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito possono transitare, a domanda, nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, limitatamente ai gradi di Maggiore e Tenente Colonnello, nel numero e con le modalita' stabilite con decreto ministeriale. 2. Gli ufficiali trasferiti conservano la posizione di stato e l'anzianita' di grado posseduta ed assumono, qualora piu' favorevole, un'anzianita' di un giorno precedente a quella del pari grado del ruolo speciale o ad esaurimento che abbia uguale o minor anzianita' di nomina ad ufficiale. 3. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni. 4. Non e' ammesso il transito nel ruolo speciale degli ufficiali che abbiano conseguito il titolo di Scuola di Guerra di cui all'articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1979, n. 611. 5. Gli ufficiali che abbiano ottenuto il trasferimento nel ruolo speciale non possono chiedere di ritransitare nel ruolo normale ne' di partecipare al Corso di Stato Maggiore. 6. Qualora il numero di domande superi gli organici dei singoli gradi si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 53. Nota all'art. 56, comma 3: - Vedasi nota precedente. Nota all'art. 56, comma 4: - Il testo dell'art. 35 del D.P.R. 29 settembre 1979, n. 611, concernente: "Norme di esecuzione della legge 28 aprile 1976, n. 192, sui corsi della scuola di guerra dell'Esercito" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre l979, n. 335, e' il seguente: "Art. 35. - Gli ufficiali cui sia attribuita la qualifica di ottimo, molto buono, buono e sufficiente sono dichiarati idonei. Ai medesimi: a) e' conferito il "titolo Scuola di guerra"; b) viene rilasciato uno speciale diploma a firma del Ministro della difesa. Il corso si intende non superato se l'ufficiale frequentatore consegue la qualifica di insufficiente. L'ufficiale che non abbia superato il corso superiore di stato maggiore non puo' chiedere di frequentare altro corso superiore di stato maggiore in epoca successiva".
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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