Decreto legislativo 490/1997
Art. 5
Articolo 5 (Ufficiali dei ruoli speciali) 1. Gli ufficiali dei ruoli speciali delle Forze armate possono essere tratti, fatta eccezione per quanto previsto al comma 2: a) per concorso per titoli ed esami con il grado di sottotenente: 1) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, che non abbia superato il 34 anno di eta' e che all'atto dell'immissione nel ruolo degli ufficiali abbia almeno 5 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, ovvero 3 anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera b), del predetto decreto legislativo; 2) dagli ufficiali di complemento che all'atto di immissione nel ruolo speciale abbiano completato senza demerito la ferma biennale e non abbiano superato il 32 anno di eta'; 3) dal personale giudicato idoneo e non vincitore dei concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo dei ruoli normali delle Forze Armate e che non abbia superato il 32 anno di eta'; 4) dai frequentatori dei corsi normali delle Accademie Militari che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare; b) a domanda, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dagli ufficiali frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che non abbiano completato il previsto ciclo formativo, previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli. 2. Gli ufficiali del ruolo naviganti speciale dell'Aeronautica nonche' gli ufficiali piloti dei ruoli speciali del Corpo di stato maggiore della Marina e del Corpo delle capitanerie di porto sono tratti, per concorso per titoli ed esami, con il grado di sottotenente: a) prevalentemente, dal personale appartenente al ruolo dei marescialli, reclutato ai sensi dell'articolo 11, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, previo superamento del concorso e del successivo corso finalizzato al conseguimento del brevetto di pilota o navigatore militare, che non abbia superato il 26 anno di eta'; b) dagli ufficiali di complemento del ruolo naviganti, del corpo di stato maggiore della Marina e del corpo delle capitanerie di porto muniti di brevetto di pilota o di navigatore militare che non abbiano superato il 28 anno di eta' ed abbiano almeno 2 anni di servizio; c) d'autorita', previo parere della Commissione ordinaria di avanzamento, dai sottotenenti del ruolo naviganti normale che, non avendo completato gli studi dell'ultimo anno di corso, conseguono comunque il brevetto di pilota o di navigatore militare. Gli stessi mantengono la ferma precedentemente contratta. 3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nei rispettivi bandi di concorso. 4. Gli ufficiali di complemento ed il personale appartenente al ruolo dei marescialli possono partecipare ai concorsi di cui al comma 1 limitatamente a quelli concernenti il Corpo o il ruolo o la categoria o la specialita' di appartenenza. Con decreto del Ministro della Difesa, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto vengono definite le corrispondenze occorrenti per la partecipazione ai precedenti concorsi. 5. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito dei concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. L'anzianita' relativa e assoluta sono determinate in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. 6. I frequentatori che non superino i corsi applicativi: a) se provenienti dal ruolo dei marescialli, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dal complemento, completano la ferma eventualmente contratta ovvero vengono ricollocati in congedo; c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, vengono collocati in congedo; d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo a meno che non debbano assolvere o completare gli obblighi di leva. Nota all'art. 5, comma 1: - Il testo del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente "Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 11, comma l, lettere a) e b) del decreto legislativo e' il seguente: "Art. 11 (Reclutamento nel ruolo dei marescialli). - 1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli organici di cui al precedente art. 3, e' tratto: a) per il 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite concorsi banditi con decreto ministeriale; b) per il 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, tramite concorso interno e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei. I posti di cui alla lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a)". Nota dell'art. 5, comma 2: - Il testo dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 196/1995 e' riportato nella nota precedente.
Modificato / richiamato da
Modifica · 1
- D.lgs 216/06 — Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recantautoritativoha disposto (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 5, comma 2; (con l'art. 3, comma 1) la modifica dell'art. 5, comma 2; (con l'art. 3, comma 2) la modifica dell'art. 5, comma 5; (con l'art. 3…
Inserisce · 1
- D.lgs 215/05 — Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento miliautoritativoha disposto (con l'art. 20, comma 2) l'introduzione delle lettere a-bis) e a-ter) al comma 1 dell'art. 5; (con l'art. 20, comma 4) l'introduzione dei commi 5-bis e 5-ter all'art. 5.
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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