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Decreto legislativo 490/1997

Art. 49

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/49parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 49 (Unificazione dei ruoli) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli ufficiali in servizio permanente, con esclusione dei ruoli ad esaurimento, appartenenti al ruolo ingegneri, al ruolo chimici ed al ruolo fisici del Genio aeronautico sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, mantenendo la propria posizione di stato. 2. L'ordine di iscrizione in ruolo dei predetti ufficiali e' stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni. 3. I Sottotenenti sono iscritti in ruolo secondo l'ordine derivante dal posto conseguito nella graduatoria formata al termine del Corso di Accademia. I Tenenti reclutati per concorso a nomina diretta sono iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria finale, collocandosi in ruolo dopo i pari grado provenienti dai Corsi regolari di Accademia. Nota agli articoli 46, comma 2, 47, comma 2, 48, comma 2, 49, comma 2, 50, comma 2: - I testi degli articoli 8 e 9 della legge n. 113/1954 sono riportati in nota all'art. 41 comma 2.

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