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Decreto legislativo 490/1997

Art. 45

ELI /it/decreto-legislativo/1997/12/30/490/art/45parte di Decreto legislativo 490/1997
Articolo 45 (Unificazione dei ruoli) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli ufficiali in servizio permanente, con esclusione dei ruoli ad esaurimento, appartenenti ai ruoli del Corpo di amministrazione, del Corpo di commissariato (ufficiali commissari) e del Corpo di commissariato (ufficiali di sussistenza) sono trasferiti nel ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato, mantenendo la propria posizione di stato. 2. Il trasferimento ha luogo: a) per i Colonnelli, i Brigadieri Generali ed i Maggiori Generali, con l'anzianita' di grado posseduta secondo le modalita' stabilite dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni; b) per i Sottotenenti, secondo l'ordine derivante dal posto conseguito nella graduatoria unica formata al termine del Corso di Accademia, fermo restando il disposto dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni ed integrazioni. I Sottotenenti reclutati per concorso a nomina diretta vengono trasferiti secondo l'ordine di graduatoria del concorso, collocandosi dopo i pari grado provenienti dai Corsi di Accademia; c) per i Tenenti, i Capitani, i Maggiori ed i Tenenti Colonnelli, con l'anzianita' di grado posseduta ovvero, ai soli fini giuridici, con quella del pari grado, nominato Tenente nello stesso anno, che abbia avuto uno sviluppo di carriera piu' favorevoli, non conseguente all'applicazione degli articoli 55 e 56 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. L'ordine di iscrizione in ruolo e' stabilito in base agli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni. 3. Nei confronti degli ufficiali iscritti nel ruolo normale del Corpo di amministrazione e di commissariato non si applica l'articolo 24, comma 4, della legge 19 maggio 1986, n. 224. Nota all'art. 45, comma 2, lettera a): - Vedasi nota precedente. Nota all'art. 45, comma 2, lettera b): - Il testo dell'art. 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e' il seguente: "Art. 65. - Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianita' in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine del primo e del secondo anno del corso di applicazione. I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno. Al sottotenente che non superi il corso si applica il disposto del quarto comma dell'art. 64. Tuttavia, se il sottotenente sia stato dichiarato idoneo in attitudine militare, le autorita' gerarchiche possono proporre al Ministro che egli sia conservato nella posizione di servizio permanente effettivo. Ove la proposta sia accolta, l'ufficiale e' valutato per l'avanzamento dopo che abbia compiuto tre anni di permanenza nel grado, e se idoneo, promosso con anzianita' corrispondente alla data di compimento del detto periodo di permanenza. Al sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento si applicano le disposizioni del quarto comma dell'art. 64". Note all'art. 45, comma 2, lettera c): - Il testo degli articoli 55 e 56 della legge n. 1137/1955 e' il seguente: "Art. 55. - L'avanzamento per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia reso eccezionali servizi all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbia dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura, professionali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve esser compreso nella prima meta' del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver gia' conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali". "Art. 56. - La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dal generale o ammiraglio in carica, dal quale l'ufficiale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle ulteriori autorita' gerarchiche. Sulla proposta decide il Ministro, previo parere favorevole della Commissione superiore di avanzamento, espresso a unanimita' di voti. L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali e' iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che sia formato dopo la data della decisione del Ministro. Se piu' ufficiali siano stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianita'. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione". - I testi degli articoli 8 e 9 della legge n. 113/1954 sono riportati in nota all'art. 41, comma 2. Nota all'art. 45, comma 3: - Il testo dell'art. 24, comma 4 della legge n. 224/1986 e' riportato in nota all'art. 39, comma 6.

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